Per le richieste di attivazione della fornitura di un impianto
di utenza nuovo pervenute a partire dall’1 aprile 2007 si
applica la seguente procedura:
a) il cliente finale richiede l’attivazione della fornitura
di un impianto di utenza nuovo esclusivamente al venditore con il quale
intende stipulare il contratto di fornitura di gas per tale impianto;
b) il venditore invia al distributore per via informatica la richiesta
di attivazione della fornitura con la quale, specificando la propria
ragione sociale e il proprio indirizzo e-mail, richiede:
i) il codice del punto di riconsegna o, in alternativa, il codice
identificativo attribuito dal distributore alla richiesta;
ii) il recapito indicato dal distributore al quale il cliente finale
deve inviare o consegnare la documentazione;
c) il distributore fornisce tempestivamente per via informatica al
venditore i dati richiesti;
d) il venditore compila la sezione dell’allegato H di propria
pertinenza e lo fa pervenire al cliente finale, unitamente
all’allegato G e ad una copia dell’allegato I;
e) il cliente finale compila e firma l’allegato H ricevuto
dal venditore nella sezione di propria pertinenza e provvede ad
ottenere l’allegato I, unitamente agli altri documenti
richiesti (progetto, per gli impianti con obbligo di progetto,
relazione con tipologie materiali utilizzati, schema di impianto
realizzato, copia in corso di validità del certificato di
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
dell’installatore o della visura camerale nella quale sono
riportati i medesimi requisiti, riferimento a dichiarazioni di
conformità precedenti o parziali già esistenti),
compilato e firmato dall’installatore che ha realizzato
l’impianto di utenza; successivamente invia o consegna alla Cis
Gas s.r.l. la documentazione di cui sopra;
g) la società di distribuzione, nel caso in cui gli pervenga
la documentazione di cui alla lettera e) non completa, invia al cliente
finale, e in copia al venditore, comunicazione scritta nella quale
indica la parte di documentazione mancante.
Il distributore sottopone ad accertamento la documentazione solo nel
caso in cui essa sia completa, ossia costituita dagli allegati H ed I e
da tutti i documenti richiesti dall’allegato I. Nel caso di
esito positivo dell’accertamento su tale documentazione, la Cis
Gas s.r.l. attiva la fornitura di gas.
Nel caso in cui l’accertamento abbia esito negativo, il
distributore, almeno due giorni lavorativi prima della eventuale data
fissata o concordata con il venditore per l’attivazione della
fornitura di gas:
a) invia al venditore stesso, previo avviso di annullamento
dell’appuntamento, una comunicazione anche per via
informatica in cui notifica l’esito negativo
dell’accertamento;
b) invia al cliente finale interessato una comunicazione con la quale
notifica l’esito negativo dell’accertamento,
evidenzia le motivazioni dell’esito negativo ed indica le non
conformità alle norme tecniche vigenti riscontrate, gli
segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di
attivazione della fornitura, corredata della documentazione prescritta
in forma completa e congruente, solo dopo avere provveduto
all’eliminazione delle non conformità riscontrate;
c) per ogni accertamento confluito in esito positivo o negativo,
addebita al venditore l'importo inerente gli oneri di accertamento.
Il distributore computa il tempo di attivazione della fornitura di un
impianto di utenza nuovo a partire dalla data di ricevimento di tutta
la seguente documentazione:
a) allegati H ed I, compilati e firmati rispettivamente dal cliente
finale e dall’installatore;
b) copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico
professionali previsti dalla legge n. 46/90 o, in alternativa, copia
della visura camerale riportante gli stessi requisiti;
Il distributore, qualora abbia ricevuto almeno la documentazione di cui
ai precedenti punti a) e b) ed entro e non oltre i 30 giorni lavorativi
successivi non abbia ricevuto ad integrazione l’ulteriore
documentazione richiesta:
• classifica l’accertamento come impedito
• attiva la fornitura di gas;
• non effettua l’accertamento sulla documentazione
completa qualora essa gli pervenga oltre i 30 giorni lavorativi
successivi alla data di ricevimento degli allegati H e I e copia del
certificato di riconoscimento dei requisiti tecnici professionali o
della visura camerale.
L'accertamento impedito determina:
• l'addebito integrale degli oneri di accertamento;
• comunicazione al Comune di constatata
impossibilità di eseguire l'accertamento, specificando i
dati identificativi degli impianti di utenza, indicando
altresì gli estremi dell’installatore interessato
e richiamando la facoltà del Comune di richiedere i
contributi di cui all’art. 14 della delibera 40/04;
• comunicazione ad ogni cliente finale interessato che
l’accertamento del suo impianto è stato impedito
per mancato ricevimento della documentazione entro i termini previsti
dal regolamento e che pertanto il distributore ha provveduto ad
informarne il Comune che potrà effettuare una verifica
diretta sul suo impianto con un costo a suo carico di 60,00 (sessanta)
euro, oltre addebito di eventuali connessi maggiori oneri.
Il Comune, sulla scorta di tale comunicazione, può eseguire
una propria verifica tecnica in loco e può applicare le
sanzioni previste dalla legislazione vigente ed eventualmente disporre
la sospensione della fornitura del gas, in caso di esito negativo della
verifica.
Il distributore, qualora non abbia ricevuto la documentazione
prescritta entro e non oltre i 90 giorni solari successivi alla data di
ricevimento da parte del venditore della richiesta di attivazione della
fornitura, annulla tale richiesta di attivazione della fornitura di gas
dandone comunicazione per via informatica al venditore interessato.
Il distributore, qualora gli pervenga segnalazione scritta da parte
dell’installatore dell’esito negativo delle prove
di sicurezza e funzionalità eseguite a seguito
dell’attivazione della fornitura, sospende la fornitura di
gas ed invia al cliente finale, e per conoscenza al relativo venditore,
una comunicazione scritta in cui:
a) notifica la segnalazione dell’installatore;
b) segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di
attivazione della fornitura solo dopo aver provveduto
all’eliminazione delle non conformità alla
legislazione vigente.
Copia della comunicazione di cui alla precedente lettera b) viene
trasmessa, anche per via informatica, al venditore interessato.
Importo degli oneri di accertamento e degli oneri di sospensione.
In conformità ai disposti della delibera 40/04 la
società di distribuzione addebita al venditore, per ciascun
accertamento effettuato (anche se relativo al medesimo impianto di
utenza), l'onere di accertamento il cui importo unitario risulta
modulato, in funzione della tipologia propria dell'impianto di utenza,
secondo la seguente articolazione:
Portata termica complessiva dell'impianto di utenza minore o uguale a
34,8 kW, onere di accertamento € 40,00 +I.V.A.
Portata termica complessiva dell'impianto di utenza maggiore di 34,8 kW
e minore o uguale a 116 kW, onere di accertamento € 50,00
+I.V.A.
Portata termica complessiva dell'impianto di utenza maggiore di 116 kW,
onere di accertamento € 60,00 +I.V.A.
Per la corretta definizione della tipologia di impianto l'Azienda si
basa esclusivamente sui dati contenuti negli allegati obbligatori alla
dichiarazione di conformità, forniti dal richiedente con il
conferimento dei documenti occorrenti per l'effettuazione
dell'accertamento.
L'Azienda addebita al venditore l'onere di sospensione, nella misura
indifferenziata di € 30,00 + I.V.A., per ogni intervento di
sospensione della fornitura di gas operato in attuazione alle
disposizioni contenute nella citata delibera 40/04.
L'Azienda addebita altresì al venditore il contributo per
verifica comunale, nella misura indifferenziata di € 60,00 +
I.V.A., per ogni richiesta formulata dal Comune che abbia eseguito la
verifica in loco dell'impianto di utenza attivato nella condizione di
accertamento impedito.
L'eventuale aggiornamento degli importi indicati per onere di
accertamento, per onere di sospensione e per contributo per verifica
comunale compete esclusivamente all'Autorità per l'energia
elettrica ed il gas.
Il venditore non può addebitare al cliente finale un onere
di accertamento superiore agli importi unitari di cui sopra.
Allegato
F
Allegato
G
Allegato
H
Allegato
I
La Società procederà
alla riattivazione della fornitura di gas sospesa per subentro non
immediato previo il ricevimento della predetta
dichiarazione.